poletti

Il 29 ottobre è stata trasmessa alla Camera dei Deputati la nuova legge di Stabilità, che contiene la Riforma Pensioni.

Saranno le Camere, dei Deputati e Senato, entro il 31 dicembre, ad approvarla, modificarla o respingerla.

Di seguito una sintesi delle misure proposte.

APE

Il punto più controverso della Riforma Pensioni è rappresentato dall’APE, l’anticipo pensionistico, è una misura sperimentale per i soli anni 2017 e 2018, che consente di ritirarsi a 63 anni di età, quindi con 3 anni e sette mesi di anticipo e almeno vent’anni di contributi. I 43 mesi mancanti alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia verranno anticipati da un Istituto Bancario a quote mensili ma erogato dall’INPS. Il pensionato restituirà poi l’anticipo con rate mensili 20ennali più una polizza assicurativa per coprire il rischio di decesso prima della restituzione totale.

I modelli e le procedure saranno stabilite da apposito decreto ministeriale attuativo. La domanda conterrà l’indicazione della banca che finanzia la misura e dell’assicurazione che copre il rischio.

L’INPS stipulerà accordi con l’Associazione Banche Italiane e con l’ANIA, Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici.

La durata minima dell’APE è di sei mesi e sarà possibile estinguere anticipatamente il prestito.

Con la Legge di Stabilità vengono eliminate le penalizzazioni per le pensioni anticipate previste dalla Riforma Fornero di fine 2011.

APE SOCIALE

I datori di lavoro, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà, possono incrementare il montante contributivo individuale.

FONDO DI GARANZIA

È istituito un Fondo di Garanzia per l’APE.

le quote versate in questo fondo non concorrono a formare il reddito IRPEF. È previsto un credito d’imposta al 50% dell’importo pari a un ventesimo di interessi e premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Un credito di imposta può essere destinato a compensare i debiti o a diminuire le imposte dovute.

APE SOCIALE

L’anticipo pensionistico è a carico dello stato per alcune categorie di lavoratori e non può superare i 1500 euro mensili, è compatibile con redditi da lavoro che non superino gli 8mila euro annui:

disoccupati con almeno 30 anni di contributi che hanno smesso di ricevere l’indennità di disoccupazione da almeno tre mesi.

lavoratori con almeno 30 anni di contributi che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado con handicap grave.

lavoratori con almeno 30 anni di contributi con riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 74%.

lavoratori dipendenti con almeno 36 anni di contributi impiegati in mansioni usuranti da almeno sei anni (conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, conduttori di mezzi pesanti e camion, conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici, conciatori di pelli e di pellicce professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati, personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti, professori di scuola preprimaria,).

RITA

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata spetta ai lavoratori con almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi e prevede la possibilità dell’assistito, che ha maturato un montante in un fondo integrativo, di attingere prima dell’età di pensionamento a tale somma, volontariamente e nella misura scelta, per poter usufruire di una rendita temporanea per il periodo che manca alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. le somme erogate a titolo di rendita integrativa sono tassate con aliquota al 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di sei punti percentuali.

QUATTORDICESIMA

La quattordicesima mensilità sulla pensione spetta ai pensionati che percepiscono un assegno fino a due volte il minimo (1.003,78 euro) prima il tetto era 752,84. La quattordicesima va dai 437 euro per i lavoratori dipendenti con una pensione fino a 1,5 volte il minimo e 15 anni di contributi, ai 504 dei pensionati con assegno da 1,5 a 2 volte il minimo e oltre 25 anni di contributi.

CUMULO GRATUITO DEI CONTRIBUTI

Consiste nell’introduzione del cumulo gratuito dei contributi previdenziali. La ricongiunzione è una misura che permette di trasferire tutti i contributi versati in gestioni differenti, all’interno di un’unica gestione che, attraverso le proprie regole di calcolo, erogherà la pensione.

Possono scegliere il cumulo anche i lavoratori che avevano già iniziato a versare rate per la ricongiunzione onerosa.

La totalizzazione, pur essendo a titolo gratuito, esegue il calcolo della pensione totale attraverso il metodo contributivo dando luogo ad un importo meno vantaggioso.

GESTIONE SEPARATA

Scende l’aliquota per i lavoratori autonomi a 25%.

LAVORATORI PRECOCI

Coloro che hanno almeno 12 mesi di contributi versati prima dei 19 anni, possono andare in pensione con 41 anni di contributi ma devono rientrare nei seguenti casi: disoccupati senza indennità da almeno tre mesi, lavoratori che assistono coniuge o parenti di primo grado con handicap grave, lavoratori con riduzione della capacità lavorativa del 74%, lavoratori con mansioni usuranti da almeno sei anni.

LAVORI USURANTI

Eliminato l’adeguamento alle speranze di vita.

NO TAX

Sale a ottomila euro anche sotto i 75 anni.