Quattordicesima per i pensionati nel cedolino di luglio
<<Articolo 1, comma 187 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”- Quattordicesima mensilità
L’articolo 1, comma 187 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (all.1) ha incrementato la misura della somma aggiuntiva prevista per i soggetti in possesso di un reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e ha previsto che la predetta somma sia corrisposta, in misura diversa, anche in favore dei soggetti in possesso di un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il menzionato trattamento minimo.
Con il presente messaggio si forniscono le prime istruzioni per l’applicazione della normativa in argomento.
Come è noto, l’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 ha previsto la corresponsione di una somma aggiuntiva a favore dei pensionati ultra sessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, in presenza di determinate condizioni reddituali personali.
L’articolo 1, comma 187 della legge dell’11 dicembre 2016, n. 232 ha sostituito la tabella A allegata al decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 con la tabella A di cui all’allegato D annessa alla citata legge di bilancio
Il predetto articolo 1, comma 187, lettera b) ha sostituito le parole “e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all’anno superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del FPLD” con le parole “e spetta: nella misura prevista nell’allegata tabella A punto 1) a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all’anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; fermo restando quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista nell’allegata tabella A punto 2) a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all’anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti”.
L’articolo 1, comma 187, lettera c) ha sostituito il primo periodo dell’articolo 5, comma 2, con i seguenti periodi : “Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l’importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti di importo superiore a una volta e mezza il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell’importo della somma aggiuntiva spettante, l’importo è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l’importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti di importo superiore a due volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell’importo della somma aggiuntiva spettante, l’importo è attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”.
La norma in argomento ha incrementato la misura della somma aggiuntiva prevista per i soggetti in possesso di un reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Trattamento minimo 2017
mensile = € 501,89
annuale = € 6.524,27
annuale x 1,5 = € 9.786,86
annuale x 2= € 13.049,14
La norma ha inoltre previsto che la somma aggiuntiva sia corrisposta anche in favore dei soggetti in possesso di un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il menzionato trattamento minimo), determinandone la relativa misura.
Si riportano di seguito gli importi della somma aggiuntiva per l’anno 2017, di cui alla Tab. A, all. D, art.1, co 187, lettera a, L. 232/2016>>**
IMPORTI:
pensionati che percepiscono un assegno fino a 1,5 volte il minimo:
437 euro – dipendenti fino a 15 anni di contributi e autonomi fino a 18 anni di contributi
546 euro – dipendenti fra 15 e 25 anni di contributi e autonomi fra 18 e 28 anni di contributi
655 euro – dipendenti oltre 25 anni di contributi e autonomi oltre 28 anni
pensionati che percepiscono tra 1,5 e 2 volte il minimo:
336 euro – dipendenti fino a 15 anni di contributi e autonomi fino a 18 anni di contributi
420 euro – dipendenti fra 15 e 25 anni di contributi e autonomi fra 18 e 28 anni di contributi
504 euro – dipendenti oltre 25 anni di contributi e autonomi oltre i 28 anni
La quattordicesima verrà erogata con il cedolino pensione di luglio. Per chi compie i 65 anni nel secondo semestre 2017 arriverà in dicembre.