LE NUOVE REGOLE PER CHI DEVE ANDARE IN PENSIONE DAL 1 GENNAIO 2012

A partire dal 1° gennaio 2012 è entrata in vigore la riforma previdenziale “Monti-Fornero” introdotta dal DL 201/2011 convertito in legge 214/2011. Molte sono le novità che modificano il quadro normativo dei requisiti di accesso alle diverse prestazioni pensionistiche. Al posto della vecchia pensione di anzianità viene istituita la pensione anticipata, la quale non prevede più la possibilità di andare in pensione secondo il meccanismo delle quote, con almeno 35 anni di contribuzione e una determinata età. Anche la pensione di vecchiaia ha subito un inasprimento dei requisiti di accesso con progressivo aumento del requisito anagrafico. Le nuove prestazioni, poi, non prevedono più un regime di accesso differito (“finestra pensionistica”) ma decorrono dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione del diritto o della presentazione della domanda. E ancora, dal 1° gennaio 2013 trova per la prima volta applicazione il meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici (anagrafici e contributivi) alle aspettative di vita.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA

Dal 1° gennaio 2012 il diritto alla pensione di vecchiaia per un lavoratore del settore privato (dipendente, autonomo o iscritto alla Gestione separata) e del settore pubblico si consegue con un requisito minimo contributivo di 20 anni e al raggiungimento di un’età anagrafica di 66 anni. Una lavoratrice dipendente del settore privato può conseguire la pensione di vecchiaia con almeno 20 anni di contribuzione e al raggiungimento di un’età pari a 62 anni, nel 2012; per una lavoratrice autonoma o iscritta alla Gestione separata sono richiesti, invece, 63 anni e 6 mesi.
I limiti di età sono destinati a crescere progressivamente negli anni successivi e a partire dal 2013 saranno altresì incrementati per effetto dell’aumento della speranza di vita.

anno

Lavoratrici dipendenti settore privato

Lavoratrici autonome e iscritte alla Gest.Separata

Nuovi

limiti di età

Incrementi speranza

di vita

Requisito anagrafico con aumento

Nuovi

limiti di età

Incrementi speranza

di vita

Requisito anagrafico

con aumento

2012

62

62

63 + 6 mesi

63 + 6 mesi

2013

62

3 mesi

62 + 3 mesi

63 + 6 mesi

3 mesi

63 + 9 mesi

2014

63 + 6 mesi

3 mesi

63 + 9 mesi

64 + 6 mesi

3 mesi

64 + 9 mesi

2015

63 + 6 mesi

3 mesi

63 + 9 mesi

64 + 6 mesi

3 mesi

64 + 9 mesi

2016

65

7 mesi (*)

65 + 7 mesi

65 + 6 mesi

7 mesi (*)

66 + 1 mese

2017

65

7 mesi (*)

65 + 7 mesi

65 + 6 mesi

7 mesi (*)

66 + 1 mese

2018

66

7 mesi (*)

66 + 7 mesi

66

7 mesi (*)

66 + 7 mesi

2019

66

11 mesi (*)

66 + 11 mesi

66

11 mesi (*)

66 + 11 mesi

2020

66

11 mesi (*)

66 + 11 mesi

66

11 mesi (*)

66 + 11 mesi

2021

66

14 mesi (*)

67 + 2 mesi

66

14 mesi (*)

67 + 2 mesi

* valori presunti stimati dal Governo nella relazione tecnica allegata al decreto

 

Lavoratori dipendenti e autonomi del settore privato e iscritti

alla Gest. Separata  – Lavoratrici e lavoratori del settore pubblico

anno

Nuovo

limite di età

Incrementi aspettativa

di vita

Requisito anagrafico con aumento

2012

66 anni

66 anni

2013

66 anni

3 mesi

66 + 3 mesi

2014

66 anni

3 mesi

66 + 3 mesi

2015

66 anni

3 mesi

66 + 3 mesi

2016

66 anni

7 mesi (*)

66 + 7 mese

2017

66 anni

7 mesi (*)

66 + 7 mese

2018

66 anni

7 mesi (*)

66 + 7 mesi

2019

66 anni

11 mesi (*)

66 + 11 mesi

2020

66 anni

11 mesi (*)

66 + 11 mesi

2021

66 anni

14 mesi (*)

67 + 2 mesi

* valori presunti stimati dal Governo nella relazione tecnica allegata al decreto

 

SPECIALE ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA -LAVORATRICI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO-

Le lavoratrici del settore privato possono accedere, in via eccezionale, alla pensionamento all’età di 64 anni, se entro il 31 dicembre 2012 fanno valere:

  • almeno 20 anni di contribuzione;
  • almeno 60 anni di età.

L’accesso agevolato si applica solo alle lavoratrici del settore privato (sono escluse le lavoratrici del settore pubblico, le lavoratrici autonome e parasubordinate) che alla data del 28.12.2011 svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato. L’agevolazione è riconosciuta anche alle lavoratrici dipendenti che facendo valere una posizione contributiva mista, liquidano la pensione a carico di una gestione dei lavoratori autonomi (ART, COM, CD/CM).

“FLESSIBILITÀ IN USCITA” FINO A 70 ANNI

Il lavoratore potrà scegliere di posticipare il momento del pensionamento oltre i nuovi limiti di età fissati per la pensione di vecchiaia fino al compimento dei 70 anni (limite anch’esso soggetto all’incremento della speranza di vita). In tal modo potrà ottenere un importo di pensione più elevato determinato dal migliore coefficiente di trasformazione che è stato  istituito fino a 70 anni.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA PER I LAVORATORI PRIVI DI CONTRIBUZIONE AL 31.12.1995

Oltre al requisito contributivo dei 20 anni e ai nuovi limiti età, per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione di vecchiaia prima del compimento dei 70 anni di età è subordinato alla condizione che il relativo importo non risulti inferiore a 1,5 volte l’Assegno Sociale (€ 643,50, per il 2012).
Al compimento del 70° anno d’età i medesimi lavoratori possono accedere alla pensione di vecchiaia con 5 anni di contribuzione effettiva e a prescindere da qualsiasi limite di importo.

Requisiti per accesso alla pensione di vecchiaia prima del compimento del 70° anno d’età

(lavoratori con prima contribuzione accreditata dopo il 1° gennaio 1996)

Anno

Requisito anagrafico

Requisito contributivo

importo minimo di pensione

  Lavoratori dipendenti e autonomi del settore privato e iscritti

alla Gest. Separata  – Lavoratrici e lavoratori del settore pubblico

Lavoratrici dipendenti settore privato

Lavoratrici autonome e iscritte alla Gest.Separata

2012

66 anni

62

63 + 6 mesi

20 anni di contribuzione

(qualsiasi contribuzione)

1,5 volte l’importo dell’Assegno sociale

2013

66 + 3 mesi

62 + 3 mesi

63 + 9 mesi

2014

66 + 3 mesi

63 + 9 mesi

64 + 9 mesi

2015

66 + 3 mesi

63 + 9 mesi

64 + 9 mesi

2016

66 + 7 mese*

65 + 7 mesi*

66 + 1 mese*

2017

66 + 7 mese*

65 + 7 mesi*

66 + 1 mese*

2018

66 + 7 mesi*

66 + 7 mesi*

66 + 7 mesi*

2019

66 + 11 mesi*

66 + 11 mesi*

66 + 11 mesi*

2020

66 + 11 mesi*

66 + 11 mesi*

66 + 11 mesi*

2021

67 + 2 mesi*

67 + 2 mesi*

67 + 2 mesi*

 

Requisiti per accesso alla pensione di vecchiaia dopo il compimento del 70° anno d’età

(lavoratori con prima contribuzione accreditata dopo il 1° gennaio 1996)

Anno

Requisito anagrafico

Requisito contributivo

importo minimo di pensione

Età minima

Incrementi aspettativa

di vita

Requisito anagrafico con aumento

2012

70 anni

70 anni

5 anni di contribuzione effettiva

Nessuno

2013

3 mesi

70 + 3 mesi

2014

3 mesi

70 + 3 mesi

2015

3 mesi

70 + 3 mesi

2016

7 mesi (*)

70 + 7 mesi

2017

7 mesi (*)

70 + 7 mesi

2018

7 mesi (*)

70 + 7 mesi

2019

11 mesi (*)

70 + 11 mesi

2020

11 mesi (*)

70 + 11 mesi

2021

14 mesi (*)

71 + 2 mesi

 

* valori presunti stimati dal Governo nella relazione tecnica allegata al decreto

 

LA PENSIONE ANTICIPATA

La nuova pensione anticipata si ottiene alla maturazione di una determinata anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica. Il requisito contributivo minimo varia a seconda del sesso: nel 2012 sono richiesti 42 anni e 1 mese, per gli uomini, e 41 anni e 1 mese, per le donne. Tali requisiti aumenteranno di un ulteriore mese nel 2013 e nel 2014 e saranno adeguati agli incrementi della speranza di vita.

Requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata

anno

Uomini  

 Incrementi speranza

di vita

Requisito

contributivo con aumento

Req. in sett.

Donne   

Incrementi speranza

di vita

Requisito

contributivo con aumento

Req. in sett.

2012

 42 + 1 mese

42 + 1 mese

2188

 41 + 1 mese

 41 + 1 mese

2136

2013

42 + 2 mesi

3 mesi

42 + 5 mesi

2205

41 + 2 mesi

3 mesi

41 + 5 mesi

2153

2014

42 +  3 mesi

3 mesi

42 + 6 mesi

2210

41 +  3 mesi

3 mesi

41 + 6 mesi

2158

2015

42 +  3 mesi

3 mesi

42 + 6 mesi

2210

41 +  3 mesi

3 mesi

41 + 6 mesi

2158

2016

42 +  3 mesi

7 mesi *

 42 + 10 mesi

2227

41 +  3 mesi

7 mesi *

  41 + 10 mesi

2175

2017

42 +  3 mesi

7 mesi *

 42 + 10 mesi

2227

41 +  3 mesi

7 mesi *

 41 + 10 mesi

2175

2018

42 +  3 mesi

7 mesi *

 42 + 10 mesi

2227

41 +  3 mesi

7 mesi *

 41 + 10 mesi

2175

2019

42 +  3 mesi

11 mesi *

43 + 2 mesi

2244

41 +  3 mesi

11 mesi *

42 + 2 mesi

2192

2020

42 +  3 mesi

11 mesi *

43 + 2 mesi

2244

41 +  3 mesi

11 mesi *

42 + 2 mesi

2192

2021

42 +  3 mesi

14 mesi *

43 + 5 mesi

2257

41 +  3 mesi

14 mesi *

42 + 5 mesi

2205

 

PENALIZZAZIONI PER CHI HA MENO DI 62 ANNI

L’accesso alla pensione anticipata con un’età inferiore a 62 anni, comporta una riduzione percentuale della quota retributiva del trattamento di pensione maturata fino al 31/12/2011. Tale riduzione è pari all’1% per i primi due anni mancanti ai 62 anni d’età (60 e 61) e sale al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo qualora si scelga di andare in pensione con un’età inferiore a 60 anni.
esempio:
Giovanni, nato a giugno del 1957 andrà in pensione anticipata con decorrenza 1° dicembre 2015, all’età di 58 anni e 6 mesi (3 anni e 6 mesi prima del compimento dei 62 anni d’età): l’importo della pensione maturato al 31.12.2011 sarà ridotto del 5 %
Sono esclusi dalla penalizzazione i lavoratori che maturino il requisito contributivo per il diritto alla pensione anticipata entro 31.12.2017, utilizzando solo contribuzione derivante da “prestazione effettiva di lavoro” (sono utili anche il congedo di maternità, servizio militare, malattia, infortunio e cassa integrazione guadagni ordinaria).

SPECIALE ACCESSO ALLA PENSIONE ANTICIPATA -LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO-

I lavoratori del settore privato, in via eccezionale, possono accedere al pensionamento all’età di 64 anni, qualora entro il 31 dicembre 2012 facciano valere:

  • almeno 35 anni di contributi;
  • il requisito anagrafico minimo e la corrispondente “quota” richiesti per il diritto alla pensione di anzianità nell’anno 2012 dalla vecchia normativa (quota 96 con un’età minima di 60 anni, per i lavoratori dipendenti, quota 97 con un’età minima di 61 anni, per gli autonomi).

Lo speciale accesso si applica solo ai lavoratori del settore privato (sono esclusi i lavoratori del settore pubblico, i lavoratori autonomi e parasubordinati) che alla data del 28.12.2011 svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato. L’agevolazione è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti che facendo valere una posizione contributiva mista, liquidano la pensione a carico di una gestione dei lavoratori autonomi (ART, COM, CD/CM).

LAVORATORI ESCLUSI DALLA NUOVA NORMATIVA

I diritti al pensionamento maturati entro il 2011
I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti di età e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità conservano il diritto al pensionamento secondo la disciplina e il regime delle decorrenze previste dalla previgente normativa e possono chiedere all’ente previdenziale la certificazione del diritto.
Lavoratrici che optano per il regime sperimentale
Sono escluse dalla nuove regole anche le donne che si avvalgono della possibilità (valida fino al 2015) di accedere alla pensione di anzianità con il minimo di 35 anni di contribuzione e l’età di 57 anni, se dipendenti, ovvero 58 anni, se lavoratrici autonome, accettando però che la pensione sia calcolata con le regole del metodo contributivo. Al requisito anagrafico dei 57/58 anni di età si applica dal 2013 l’incremento di 3 mesi per l’adeguamento alla speranza di vita.
I lavoratori che possono beneficiare della “salvaguardia”
L’accesso al pensionamento secondo le regole previgenti è assicurato anche ad un numero limitato di lavoratori che pur maturando i requisiti dopo il 31.12.2011 appartengono a determinate categorie di soggetti.
Il decreto interministeriale del 1 giugno 2012 ha fissato in 65 mila unità il numero dei lavoratori che potranno beneficiare della “salvaguardia”, stabilendo particolari condizioni per poter rientrare nelle singole deroghe. Per alcune categorie, inoltre, sono previste termini e specifiche modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla salvaguardia.
Il provvedimento normativo sulla “spending review” (DL 95/2012) ha esteso la platea dei soggetti ammessi alla salvaguardia ad ulteriori 55mila assicurati.
Categorie dei soggetti “salvaguardati”
Lavoratori collocati in mobilità ordinaria con accordi sindacali stipulati prima del 4/12/2011
Lavoratori collocati in mobilità lunga con accordi sindacali stipulati prima del 4/12/2011
Lavoratori titolari al 4/12/2011 di assegno straordinario a carico dei fondi di solidarietà di settore (banche, poste, ecc.) oppure diventati titolari di assegno dopo il 04/12/2011 ma sulla base di accordi stipulati entro la medesima data
Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari in data anteriore al 4/12/2011
Dipendenti pubblici in esonero dal servizio alla data del 4/12/2011
Lavoratori in congedo straordinario (retribuito) alla data del 31/10/2011, per assistere un figlio con disabilità grave
Lavoratori che per effetto di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo abbiano risolto il rapporto di lavoro entro 31/12/2011
Nella lista dei 65mila salvaguardati possono rientrare anche i lavoratori già compresi nella graduatoria dei 10mila esonerati dal nuovo regime delle “finestre” (12 mesi dopo la maturazione dei requisiti per i dipendenti, 18 mesi per gli autonomi) introdotto dal 2011 dal DL 78/2010.
Nei confronti dei soggetti ammessi alla salvaguardia dagli incrementi dei requisiti pensionistici continua ad applicarsi il regime delle decorrenze (“finestra mobile”) e trovano comunque applicazione, dal 2013, gli incrementi della speranza di vita.
LAVORATORI ADDETTI  ALLE “ATTIVITA’ USURANTI”

Sono esclusi dalle nuove regole anche i lavoratori addetti alle attività particolarmente faticose e pesanti (“lavori usuranti”). I soggetti che ottengono il riconoscimento dell’agevolazione possono accedere alla pensione di anzianità secondo il sistema delle “quote”.
Nel 2012, i lavoratori addetti ad attività usuranti potranno andare in pensione con i “vecchi” requisiti previsti per la pensione di anzianità, ossia quota 96, maturata con almeno 35 anni di contributi e 60 anni di età (per chi liquida la pensione a carico di una gestione autonoma, l’età minima e la quota sono incrementate, rispettivamente, di un anno e di un’unità). Dal 2013, poi, la quota  salirà a 97,3, con 35 anni di contributi e un requisito minimo di età di 61 anni e 3 mesi, tenuto conto anche dell’incremento della speranza di vita.
Per questi lavoratori l’accesso al pensionamento resta legato al regime della “finestra mobile”.
CALCOLO CONTRIBUTIVO PER TUTTI I LAVORATORI

Dal 1° gennaio 2012 il sistema di calcolo contributivo è esteso anche ai lavoratori con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995, i quali, in base alla riforma Dini del 1995, beneficiavano del calcolo della pensione con il metodo interamente retributivo. Il calcolo contributivo è applicato solo sulle anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 (in “pro-rata”), le contribuzioni versate fino al 31.12.2011 continuano ad essere calcolate con il metodo retributivo. Nulla cambia, invece, per coloro che hanno iniziato a versare i contributi a partire dal 1° gennaio 1996 e per i lavoratori in possesso al 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni; a loro già si applicavano le regole del calcolo contributivo.

verifica come verrà calcolata la tua pensione…

tipologie di lavoratori

sistema di calcolo pensionistico

lavoratore con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995

calcolo misto

metodo retributivo sulle anzianità maturate fino al 31.12.1995
metodo contributivo sulle anzianità maturate dal 1996 in poi
lavoratore con anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni 31 dicembre 1995

calcolo misto

metodo retributivo sulle anzianità maturate fino al 31.12.2011

metodo contributivo sulle anzianità maturate dal 2012 in poi

lavoratore assicurato dal 01/01/1996 o che esercita l’opzione al sistema contributivo

calcolo interamente contributivo