LE NUOVE REGOLE PER CHI DEVE ANDARE IN PENSIONE DAL 1 GENNAIO 2012
A partire dal 1° gennaio 2012 è entrata in vigore la riforma previdenziale “Monti-Fornero” introdotta dal DL 201/2011 convertito in legge 214/2011. Molte sono le novità che modificano il quadro normativo dei requisiti di accesso alle diverse prestazioni pensionistiche. Al posto della vecchia pensione di anzianità viene istituita la pensione anticipata, la quale non prevede più la possibilità di andare in pensione secondo il meccanismo delle quote, con almeno 35 anni di contribuzione e una determinata età. Anche la pensione di vecchiaia ha subito un inasprimento dei requisiti di accesso con progressivo aumento del requisito anagrafico. Le nuove prestazioni, poi, non prevedono più un regime di accesso differito (“finestra pensionistica”) ma decorrono dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione del diritto o della presentazione della domanda. E ancora, dal 1° gennaio 2013 trova per la prima volta applicazione il meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici (anagrafici e contributivi) alle aspettative di vita.
LA PENSIONE DI VECCHIAIA
Dal 1° gennaio 2012 il diritto alla pensione di vecchiaia per un lavoratore del settore privato (dipendente, autonomo o iscritto alla Gestione separata) e del settore pubblico si consegue con un requisito minimo contributivo di 20 anni e al raggiungimento di un’età anagrafica di 66 anni. Una lavoratrice dipendente del settore privato può conseguire la pensione di vecchiaia con almeno 20 anni di contribuzione e al raggiungimento di un’età pari a 62 anni, nel 2012; per una lavoratrice autonoma o iscritta alla Gestione separata sono richiesti, invece, 63 anni e 6 mesi.
I limiti di età sono destinati a crescere progressivamente negli anni successivi e a partire dal 2013 saranno altresì incrementati per effetto dell’aumento della speranza di vita.
anno |
Lavoratrici dipendenti settore privato |
Lavoratrici autonome e iscritte alla Gest.Separata |
||||
Nuovi limiti di età |
Incrementi speranza di vita |
Requisito anagrafico con aumento |
Nuovi limiti di età |
Incrementi speranza di vita |
Requisito anagrafico con aumento |
|
2012 |
62 |
– |
62 |
63 + 6 mesi |
– |
63 + 6 mesi |
2013 |
62 |
3 mesi |
62 + 3 mesi |
63 + 6 mesi |
3 mesi |
63 + 9 mesi |
2014 |
63 + 6 mesi |
3 mesi |
63 + 9 mesi |
64 + 6 mesi |
3 mesi |
64 + 9 mesi |
2015 |
63 + 6 mesi |
3 mesi |
63 + 9 mesi |
64 + 6 mesi |
3 mesi |
64 + 9 mesi |
2016 |
65 |
7 mesi (*) |
65 + 7 mesi |
65 + 6 mesi |
7 mesi (*) |
66 + 1 mese |
2017 |
65 |
7 mesi (*) |
65 + 7 mesi |
65 + 6 mesi |
7 mesi (*) |
66 + 1 mese |
2018 |
66 |
7 mesi (*) |
66 + 7 mesi |
66 |
7 mesi (*) |
66 + 7 mesi |
2019 |
66 |
11 mesi (*) |
66 + 11 mesi |
66 |
11 mesi (*) |
66 + 11 mesi |
2020 |
66 |
11 mesi (*) |
66 + 11 mesi |
66 |
11 mesi (*) |
66 + 11 mesi |
2021 |
66 |
14 mesi (*) |
67 + 2 mesi |
66 |
14 mesi (*) |
67 + 2 mesi |
* valori presunti stimati dal Governo nella relazione tecnica allegata al decreto
Lavoratori dipendenti e autonomi del settore privato e iscritti alla Gest. Separata – Lavoratrici e lavoratori del settore pubblico |
|||
anno |
Nuovo limite di età |
Incrementi aspettativa di vita |
Requisito anagrafico con aumento |
2012 |
66 anni |
– |
66 anni |
2013 |
66 anni |
3 mesi |
66 + 3 mesi |
2014 |
66 anni |
3 mesi |
66 + 3 mesi |
2015 |
66 anni |
3 mesi |
66 + 3 mesi |
2016 |
66 anni |
7 mesi (*) |
66 + 7 mese |
2017 |
66 anni |
7 mesi (*) |
66 + 7 mese |
2018 |
66 anni |
7 mesi (*) |
66 + 7 mesi |
2019 |
66 anni |
11 mesi (*) |
66 + 11 mesi |
2020 |
66 anni |
11 mesi (*) |
66 + 11 mesi |
2021 |
66 anni |
14 mesi (*) |
67 + 2 mesi |
* valori presunti stimati dal Governo nella relazione tecnica allegata al decreto
SPECIALE ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA -LAVORATRICI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO-
Le lavoratrici del settore privato possono accedere, in via eccezionale, alla pensionamento all’età di 64 anni, se entro il 31 dicembre 2012 fanno valere:
- almeno 20 anni di contribuzione;
- almeno 60 anni di età.
L’accesso agevolato si applica solo alle lavoratrici del settore privato (sono escluse le lavoratrici del settore pubblico, le lavoratrici autonome e parasubordinate) che alla data del 28.12.2011 svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato. L’agevolazione è riconosciuta anche alle lavoratrici dipendenti che facendo valere una posizione contributiva mista, liquidano la pensione a carico di una gestione dei lavoratori autonomi (ART, COM, CD/CM).
“FLESSIBILITÀ IN USCITA” FINO A 70 ANNI
Il lavoratore potrà scegliere di posticipare il momento del pensionamento oltre i nuovi limiti di età fissati per la pensione di vecchiaia fino al compimento dei 70 anni (limite anch’esso soggetto all’incremento della speranza di vita). In tal modo potrà ottenere un importo di pensione più elevato determinato dal migliore coefficiente di trasformazione che è stato istituito fino a 70 anni.
LA PENSIONE DI VECCHIAIA PER I LAVORATORI PRIVI DI CONTRIBUZIONE AL 31.12.1995
Oltre al requisito contributivo dei 20 anni e ai nuovi limiti età, per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione di vecchiaia prima del compimento dei 70 anni di età è subordinato alla condizione che il relativo importo non risulti inferiore a 1,5 volte l’Assegno Sociale (€ 643,50, per il 2012).
Al compimento del 70° anno d’età i medesimi lavoratori possono accedere alla pensione di vecchiaia con 5 anni di contribuzione effettiva e a prescindere da qualsiasi limite di importo.
Requisiti per accesso alla pensione di vecchiaia prima del compimento del 70° anno d’età (lavoratori con prima contribuzione accreditata dopo il 1° gennaio 1996) |
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Anno |
Requisito anagrafico |
Requisito contributivo |
importo minimo di pensione |
||
Lavoratori dipendenti e autonomi del settore privato e iscritti alla Gest. Separata – Lavoratrici e lavoratori del settore pubblico |
Lavoratrici dipendenti settore privato |
Lavoratrici autonome e iscritte alla Gest.Separata |
|||
2012 |
66 anni |
62 |
63 + 6 mesi |
20 anni di contribuzione (qualsiasi contribuzione) |
1,5 volte l’importo dell’Assegno sociale |
2013 |
66 + 3 mesi |
62 + 3 mesi |
63 + 9 mesi |
||
2014 |
66 + 3 mesi |
63 + 9 mesi |
64 + 9 mesi |
||
2015 |
66 + 3 mesi |
63 + 9 mesi |
64 + 9 mesi |
||
2016 |
66 + 7 mese* |
65 + 7 mesi* |
66 + 1 mese* |
||
2017 |
66 + 7 mese* |
65 + 7 mesi* |
66 + 1 mese* |
||
2018 |
66 + 7 mesi* |
66 + 7 mesi* |
66 + 7 mesi* |
||
2019 |
66 + 11 mesi* |
66 + 11 mesi* |
66 + 11 mesi* |
||
2020 |
66 + 11 mesi* |
66 + 11 mesi* |
66 + 11 mesi* |
||
2021 |
67 + 2 mesi* |
67 + 2 mesi* |
67 + 2 mesi* |
Requisiti per accesso alla pensione di vecchiaia dopo il compimento del 70° anno d’età (lavoratori con prima contribuzione accreditata dopo il 1° gennaio 1996) |
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Anno |
Requisito anagrafico |
Requisito contributivo |
importo minimo di pensione |
||
Età minima |
Incrementi aspettativa di vita |
Requisito anagrafico con aumento
|
|||
2012 |
70 anni |
– |
70 anni |
5 anni di contribuzione effettiva |
Nessuno |
2013 |
3 mesi |
70 + 3 mesi |
|||
2014 |
3 mesi |
70 + 3 mesi |
|||
2015 |
3 mesi |
70 + 3 mesi |
|||
2016 |
7 mesi (*) |
70 + 7 mesi |
|||
2017 |
7 mesi (*) |
70 + 7 mesi |
|||
2018 |
7 mesi (*) |
70 + 7 mesi |
|||
2019 |
11 mesi (*) |
70 + 11 mesi |
|||
2020 |
11 mesi (*) |
70 + 11 mesi |
|||
2021 |
14 mesi (*) |
71 + 2 mesi |
* valori presunti stimati dal Governo nella relazione tecnica allegata al decreto
LA PENSIONE ANTICIPATA
La nuova pensione anticipata si ottiene alla maturazione di una determinata anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica. Il requisito contributivo minimo varia a seconda del sesso: nel 2012 sono richiesti 42 anni e 1 mese, per gli uomini, e 41 anni e 1 mese, per le donne. Tali requisiti aumenteranno di un ulteriore mese nel 2013 e nel 2014 e saranno adeguati agli incrementi della speranza di vita.
Requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata |
||||||||
anno |
Uomini |
Incrementi speranza
di vita |
Requisito contributivo con aumento |
Req. in sett. |
Donne |
Incrementi speranza di vita |
Requisito contributivo con aumento |
Req. in sett. |
2012 |
42 + 1 mese |
– |
42 + 1 mese |
2188 |
41 + 1 mese |
– |
41 + 1 mese |
2136 |
2013 |
42 + 2 mesi |
3 mesi |
42 + 5 mesi |
2205 |
41 + 2 mesi |
3 mesi |
41 + 5 mesi |
2153 |
2014 |
42 + 3 mesi |
3 mesi |
42 + 6 mesi |
2210 |
41 + 3 mesi |
3 mesi |
41 + 6 mesi |
2158 |
2015 |
42 + 3 mesi |
3 mesi |
42 + 6 mesi |
2210 |
41 + 3 mesi |
3 mesi |
41 + 6 mesi |
2158 |
2016 |
42 + 3 mesi |
7 mesi * |
42 + 10 mesi |
2227 |
41 + 3 mesi |
7 mesi * |
41 + 10 mesi |
2175 |
2017 |
42 + 3 mesi |
7 mesi * |
42 + 10 mesi |
2227 |
41 + 3 mesi |
7 mesi * |
41 + 10 mesi |
2175 |
2018 |
42 + 3 mesi |
7 mesi * |
42 + 10 mesi |
2227 |
41 + 3 mesi |
7 mesi * |
41 + 10 mesi |
2175 |
2019 |
42 + 3 mesi |
11 mesi * |
43 + 2 mesi |
2244 |
41 + 3 mesi |
11 mesi * |
42 + 2 mesi |
2192 |
2020 |
42 + 3 mesi |
11 mesi * |
43 + 2 mesi |
2244 |
41 + 3 mesi |
11 mesi * |
42 + 2 mesi |
2192 |
2021 |
42 + 3 mesi |
14 mesi * |
43 + 5 mesi |
2257 |
41 + 3 mesi |
14 mesi * |
42 + 5 mesi |
2205 |
PENALIZZAZIONI PER CHI HA MENO DI 62 ANNI
L’accesso alla pensione anticipata con un’età inferiore a 62 anni, comporta una riduzione percentuale della quota retributiva del trattamento di pensione maturata fino al 31/12/2011. Tale riduzione è pari all’1% per i primi due anni mancanti ai 62 anni d’età (60 e 61) e sale al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo qualora si scelga di andare in pensione con un’età inferiore a 60 anni.
esempio:
Giovanni, nato a giugno del 1957 andrà in pensione anticipata con decorrenza 1° dicembre 2015, all’età di 58 anni e 6 mesi (3 anni e 6 mesi prima del compimento dei 62 anni d’età): l’importo della pensione maturato al 31.12.2011 sarà ridotto del 5 %
Sono esclusi dalla penalizzazione i lavoratori che maturino il requisito contributivo per il diritto alla pensione anticipata entro 31.12.2017, utilizzando solo contribuzione derivante da “prestazione effettiva di lavoro” (sono utili anche il congedo di maternità, servizio militare, malattia, infortunio e cassa integrazione guadagni ordinaria).
SPECIALE ACCESSO ALLA PENSIONE ANTICIPATA -LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO-
I lavoratori del settore privato, in via eccezionale, possono accedere al pensionamento all’età di 64 anni, qualora entro il 31 dicembre 2012 facciano valere:
- almeno 35 anni di contributi;
- il requisito anagrafico minimo e la corrispondente “quota” richiesti per il diritto alla pensione di anzianità nell’anno 2012 dalla vecchia normativa (quota 96 con un’età minima di 60 anni, per i lavoratori dipendenti, quota 97 con un’età minima di 61 anni, per gli autonomi).
Lo speciale accesso si applica solo ai lavoratori del settore privato (sono esclusi i lavoratori del settore pubblico, i lavoratori autonomi e parasubordinati) che alla data del 28.12.2011 svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato. L’agevolazione è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti che facendo valere una posizione contributiva mista, liquidano la pensione a carico di una gestione dei lavoratori autonomi (ART, COM, CD/CM).
LAVORATORI ESCLUSI DALLA NUOVA NORMATIVA
I diritti al pensionamento maturati entro il 2011
I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti di età e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità conservano il diritto al pensionamento secondo la disciplina e il regime delle decorrenze previste dalla previgente normativa e possono chiedere all’ente previdenziale la certificazione del diritto.
Lavoratrici che optano per il regime sperimentale
Sono escluse dalla nuove regole anche le donne che si avvalgono della possibilità (valida fino al 2015) di accedere alla pensione di anzianità con il minimo di 35 anni di contribuzione e l’età di 57 anni, se dipendenti, ovvero 58 anni, se lavoratrici autonome, accettando però che la pensione sia calcolata con le regole del metodo contributivo. Al requisito anagrafico dei 57/58 anni di età si applica dal 2013 l’incremento di 3 mesi per l’adeguamento alla speranza di vita.
I lavoratori che possono beneficiare della “salvaguardia”
L’accesso al pensionamento secondo le regole previgenti è assicurato anche ad un numero limitato di lavoratori che pur maturando i requisiti dopo il 31.12.2011 appartengono a determinate categorie di soggetti.
Il decreto interministeriale del 1 giugno 2012 ha fissato in 65 mila unità il numero dei lavoratori che potranno beneficiare della “salvaguardia”, stabilendo particolari condizioni per poter rientrare nelle singole deroghe. Per alcune categorie, inoltre, sono previste termini e specifiche modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla salvaguardia.
Il provvedimento normativo sulla “spending review” (DL 95/2012) ha esteso la platea dei soggetti ammessi alla salvaguardia ad ulteriori 55mila assicurati.
Categorie dei soggetti “salvaguardati”
Lavoratori collocati in mobilità ordinaria con accordi sindacali stipulati prima del 4/12/2011
Lavoratori collocati in mobilità lunga con accordi sindacali stipulati prima del 4/12/2011
Lavoratori titolari al 4/12/2011 di assegno straordinario a carico dei fondi di solidarietà di settore (banche, poste, ecc.) oppure diventati titolari di assegno dopo il 04/12/2011 ma sulla base di accordi stipulati entro la medesima data
Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari in data anteriore al 4/12/2011
Dipendenti pubblici in esonero dal servizio alla data del 4/12/2011
Lavoratori in congedo straordinario (retribuito) alla data del 31/10/2011, per assistere un figlio con disabilità grave
Lavoratori che per effetto di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo abbiano risolto il rapporto di lavoro entro 31/12/2011
Nella lista dei 65mila salvaguardati possono rientrare anche i lavoratori già compresi nella graduatoria dei 10mila esonerati dal nuovo regime delle “finestre” (12 mesi dopo la maturazione dei requisiti per i dipendenti, 18 mesi per gli autonomi) introdotto dal 2011 dal DL 78/2010.
Nei confronti dei soggetti ammessi alla salvaguardia dagli incrementi dei requisiti pensionistici continua ad applicarsi il regime delle decorrenze (“finestra mobile”) e trovano comunque applicazione, dal 2013, gli incrementi della speranza di vita.
LAVORATORI ADDETTI ALLE “ATTIVITA’ USURANTI”
Sono esclusi dalle nuove regole anche i lavoratori addetti alle attività particolarmente faticose e pesanti (“lavori usuranti”). I soggetti che ottengono il riconoscimento dell’agevolazione possono accedere alla pensione di anzianità secondo il sistema delle “quote”.
Nel 2012, i lavoratori addetti ad attività usuranti potranno andare in pensione con i “vecchi” requisiti previsti per la pensione di anzianità, ossia quota 96, maturata con almeno 35 anni di contributi e 60 anni di età (per chi liquida la pensione a carico di una gestione autonoma, l’età minima e la quota sono incrementate, rispettivamente, di un anno e di un’unità). Dal 2013, poi, la quota salirà a 97,3, con 35 anni di contributi e un requisito minimo di età di 61 anni e 3 mesi, tenuto conto anche dell’incremento della speranza di vita.
Per questi lavoratori l’accesso al pensionamento resta legato al regime della “finestra mobile”.
CALCOLO CONTRIBUTIVO PER TUTTI I LAVORATORI
Dal 1° gennaio 2012 il sistema di calcolo contributivo è esteso anche ai lavoratori con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995, i quali, in base alla riforma Dini del 1995, beneficiavano del calcolo della pensione con il metodo interamente retributivo. Il calcolo contributivo è applicato solo sulle anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 (in “pro-rata”), le contribuzioni versate fino al 31.12.2011 continuano ad essere calcolate con il metodo retributivo. Nulla cambia, invece, per coloro che hanno iniziato a versare i contributi a partire dal 1° gennaio 1996 e per i lavoratori in possesso al 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni; a loro già si applicavano le regole del calcolo contributivo.
verifica come verrà calcolata la tua pensione…
tipologie di lavoratori |
sistema di calcolo pensionistico
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|
lavoratore con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 |
calcolo misto |
metodo retributivo sulle anzianità maturate fino al 31.12.1995 |
metodo contributivo sulle anzianità maturate dal 1996 in poi | ||
lavoratore con anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni 31 dicembre 1995 |
calcolo misto |
metodo retributivo sulle anzianità maturate fino al 31.12.2011 |
metodo contributivo sulle anzianità maturate dal 2012 in poi |
||
lavoratore assicurato dal 01/01/1996 o che esercita l’opzione al sistema contributivo |
calcolo interamente contributivo |