cd0817e293aabd25181ebc3e9e83cb6f_XLÈ una modalità di certificazione per verificare il diritto d’accesso alle prestazioni assistenziali.
Tutte le amministrazioni per fornire dei servizi possono chiedere agli utenti la certificazione ISEE per assicurarsi che coloro che chiedono e agevolazioni o sgravi versino effettivamente in una situazione di bisogno. A tal fine viene considerata la situazione economica di tutto il nucleo familiare avendo come riferimento lo stato di famiglia anagrafico. A tal fine si considera il reddito conseguito da tutti i componenti il nucleo familiare nell’anno precedente la domanda ed il patrimonio mobiliare e immobiliare di tutto il nucleo al 31 dicembre dell’anno precedente.

Le prestazioni collegate all’ ISEE:

• Assegno per il nucleo familiare
• Assegno di maternità
• Asili nido ed altri servizi educativi per l’infanzia
• Mense scolastiche
• Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio…)
• Agevolazioni per tasse universitarie
• Prestazioni del diritto allo studio universitario
• Servizi socio sanitari domiciliari
• Servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc…
• Agevolazioni per i servizi di pubblica utilità (luce,telefono,gas)
• Altre prestazioni economiche assistenziali

La certificazione ISEE ha la validità di un anno dalla data di sottoscrizione, ameno che non si verifichino delle variazioni, ad esempio la nascita di un figlio.
Per la dichiarazione ISEE, come ogni altra forma di assistenza fiscale (red,730…), ci si può rivolgere ai CAF ACLI della propria città.

COME SI CALCOLA IL REDDITO/1

Al fine di valutare meglio l’effettiva situazione economica della famiglia, nel nuovo calcolo ISEE 2015 vengono incluse nuove forme di reddito, comprese quelle fiscalmente esenti:
a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta;
c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, compresi i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero;
d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l’obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA. A tal fine, si considera la base imponibile assunta ai fini dell’IRAP, al netto dei costi del personale;
e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU;
h) il reddito figurativo delle attività finanziarie. A tal fine si applicherà al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare (con l’esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali) il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;
i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE).

COME SI CALCOLA IL REDDITO/2

Dal valore aggregato di tutti i redditi si sottraggono gli assegni periodici corrisposti al coniuge e ai figli e si opera una discriminazione qualitativa delle diverse tipologie di reddito, prevedendo che:
– i redditi da lavoro dipendente vengono decurtati di una quota pari al 20%, fino ad un massimo di 3.000 euro;
– le pensioni e i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari vengono decurtati di una quota analoga, fino ad un massimo di 1.000 euro;
– i redditi agrari relativi agli operatori professionali obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA vengono sottratti;
– l’importo massimo della spesa effettivamente sostenuta per l’affitto registrato che può essere portato in deduzione viene aumentato da 5.165 a 7.000 euro all’anno. Tale importo viene incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.

LE DETRAZIONI DA PATRIMONIO IMMOBILIARE

Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d’impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell’anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell’imposta.
Per ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l’ammontare dell’eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l’acquisto dell’immobile o per la costruzione del fabbricato.
Per le case di proprietà, se è stato contratto un mutuo, non si considera l’intero valore della casa ma solo la parte che supera l’importo del mutuo residuo. Il valore della casa di abitazione non è considerato nel reddito se ha un valore ai fini IMU inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.

LE DETRAZIONI DA PATRIMONIO MOBILIARE

Per i depositi e i conti correnti postali e bancari si dovrà considerare il maggior valore tra il saldo attivo al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU e la consistenza media annua riferita a tale periodo. Tale principio trova un’eccezione nel caso di acquisti immobiliari o incrementi di altre componenti mobiliari consentendo al richiedente di considerare il saldo al 31/12 anche se inferiore alla consistenza media.
È il caso di precisare che il valore della consistenza media, per finalità di controllo, diventa un dato obbligatorio.
Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo.

LE DETRAZIONI PER DISABILI

Il nuovo ISEE tiene conto anche dei costi sostenuti da persone con disabilità o non autosufficienti, introducendo franchigie differenziate sulla base dell’entità dell’inabilità dei soggetti. Le classi individuate sono tre: disabilità media, grave e non autosufficienza.
Una volta individuata la classe di appartenenza, si procede poi con un abbattimento diretto del reddito della famiglia in cui è presente la persona con disabilità.
Gli importi degli abbattimenti in somma fissa sono i seguenti:
– 4.000,00 euro per ogni persona con disabilità media, con un incremento fino a 5.500,00 euro se minorenne;
– 5.500,00 euro per ogni persona con disabilità grave, con un incremento fino a 7.500,00 euro se minorenne;
– 7.000,00 euro per ogni persona non autosufficiente, con un incremento fino a 9.500,00 euro se minorenne.
Le persone non autosufficienti potranno dedurre tutte le spese per l’acquisizione, diretta o indiretta, dei servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero presso strutture residenziali.
Le persone con disabilità o non autosufficienti potranno invece dedurre fino a un massimo di 5.000 euro le seguenti spese, certificate a fini fiscali:
– spese sanitarie;
– spese per l’acquisto di cani guida;
– spese sostenute per servizi di interpretariato per le persone sorde;
– spese mediche e di assistenza specifica.

Fonte www.quifinanza.it