Art. 1 – Costituzione e principi
1.1. E’ costituita in ambito provinciale l’Associazione denominata: ”Federazione Nazionale Anziani e Pensionati ACLI (FAP ACLI)”, di seguito indicata come “Associazione FAP ACLI della Provincia di VERONA”.
1.2. La FAP ACLI della Provincia di VERONA è un’Associazione nazionale costituita ai sensi degli artt. 17 e 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36 e seguenti del Codice civile, è promossa dalle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) e dalle ACLI TERRA associazione professionale agricola, ed è riconosciuta quale Associazione specifica delle ACLI. Opera senza fini di lucro, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 460 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
1.3. L’Associazione FAP ACLI fonda sul Messaggio Evangelico, sull’insegnamento della Chiesa e sulla vita cristiana, l’impegno morale, sindacale e politico, finalizzato alla promozione della condizione degli anziani e dei pensionati per l’affermazione dei loro diritti e la costruzione di una società che non discrimini le persone anziane, ed assicuri, secondo giustizia, lo sviluppo integrale delle persone in ogni fase della loro vita.
1.4. L’Associazione FAP ACLI ha la propria sede provinciale in Verona, in Via Interrato dell’Acqua Morta 22; opera prevalentemente sul territorio provinciale; può estendere la propria operatività anche in ambito regionale ed ha una durata indeterminata.
1.5. La denominazione, la sigla ed il marchio ed ogni segno distintivo della FAP ACLI sono di esclusiva proprietà della qui costituita Associazione FAP ACLI, che ne concede l’uso alle Associazioni regolarmente costituite in ambito territoriale secondo le norme del presente Statuto e dei relativi Regolamenti.
Art. 2 – Scopi e finalità
2.1. FAP ACLI, Associazione specifica statutariamente riconosciuta dalle Acli per favorire la promozione, l’azione sociale e il volontariato degli anziani e dei pensionati:
a) promuove adeguate forme di tutela e rappresentanza sociale e sindacale degli anziani e dei pensionati nei confronti del Parlamento, delle Assemblee elettive e degli organismi pubblici e privati che operano negli ambiti della previdenza ed assistenza pubblica e privata – ivi comprese le forme complementari – della salute, dell’assistenza, della casa, dei servizi sociali e delle attività di tempo libero;
b) promuove ed organizza attività culturali e sociali che favoriscano la presa di coscienza dei diritti di cittadinanza degli anziani e dei pensionati e ne sostengano l’affermazione e la concreta realizzazione;
c) promuove l’autorganizzazione e il volontariato sociale degli anziani e dei pensionati, valorizzando le competenze, le motivazioni e le esperienze da essi acquisite attraverso l’attività professionale e l’impegno sociale;
d) promuove il mantenimento di un ruolo attivo e protagonista dei pensionati e degli anziani nella vita della società per la realizzazione del loro benessere, anche sociale, il miglioramento delle condizioni di vita in ambito personale, sociale, economico e professionale, sviluppando in tal modo nuovi stimoli vitali;
e) promuove iniziative ed attività che mettano in condizione gli anziani e i pensionati di conservare collegamenti culturali e sociali con i lavoratori dei settori produttivi di provenienza, con una specifica attenzione ai cooperatori, ai lavoratori autonomi ed ai dipendenti delle piccole imprese, in considerazione della peculiarità della loro esperienza e degli specifici bisogni che la caratterizzano;
f) promuove l’organizzazione, anche in collaborazione con i Servizi, le Imprese a finalità sociale e le Associazioni specifiche e professionali promosse dalle ACLI, di attività e servizi inerenti: la difesa civica; il patrocinio sociale e previdenziale; l’assistenza domiciliare, sanitaria e infermieristica; l’integrazione culturale e sociale; la formazione permanente; l’educazione alimentare, motoria, sportiva ed ambientale; l’animazione culturale; il turismo sociale; la consulenza fiscale ed assicurativa nonché ogni altra attività rivolta alla assistenza, alla tutela e alla promozione della vita degli anziani e dei pensionati.
g) in particolare, anche ai fini degli scopi indicati alla lettera h), riconosce il Patronato Acli quale proprio Istituto di patrocinio; conseguentemente lo promuove quale Ente di patrocinio e di assistenza sociale e professionale, abilitato, in forza della consolidata esperienza in materia di assistenza ai lavoratori e pensionati.
h) promuove altresì, in forza dell’ispirazione di cui all’art. 1 del presente Statuto, Enti, Imprese, Associazioni specifiche e Servizi, comunque promossi dalle Acli, nel rispetto delle disposizioni statutarie delle Acli;
i) cura la tutela e la rappresentanza dei pensionati e degli anziani dinanzi agli organi amministrativi e giurisdizionali, nelle competenti sedi, ivi incluse quelle svolte dinanzi alle Commissioni tributarie nonché ad altri organi od organismi con funzione arbitrale e conciliativa, anche mediante accordi e convenzioni con Enti, Organismi ed Associazioni, con il supporto di tecnici, esperti e professionisti convenzionati;
j) promuove e/o aderisce a Confederazioni di pensionati ed anziani per la tutela degli interessi economici, sociali e sindacali degli associati;
k) stipula e sottoscrive accordi interprofessionali di categoria e convenzioni con Istituti assicurativi, di credito e finanziari, potendo entrare a far parte di specifici organismi fideiussori e finanziari, nonché concorrere alla loro costituzione;
l) elabora e/o realizza progetti e programmi di ricerca, sperimentazione, sviluppo, anche in concerto con Enti ed Organismi, sia pubblici che privati, nonché con Imprese, eventualmente anche con il loro supporto economico e professionale;
m) opera direttamente con proprie strutture di servizio e/o avvalendosi dei Servizi, delle Imprese, degli Enti e delle Associazioni specifiche promossi dalle Acli, anche attraverso specifici accordi e convenzioni;
n) stipula, anche mediante il Patronato Acli e/o il Caf ACLI, accordi e convenzioni con le Regioni, anche a Statuto speciale, con le Province, con i Comuni e loro Consorzi, al fine di realizzare servizi e attività comunque connessi con le finalità previste dal presente Statuto;
o) svolge ogni altra attività ed iniziativa che corrisponda gli interessi e alle aspirazioni delle categorie rappresentate nell’ambito dei principi e delle norme stabilite dal presente Statuto.
p) Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione provinciale si avvale prevalentemente dell’impegno volontario libero e gratuito dei soci. Può, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. È riconosciuta la possibilità di concedere ai volontari il rimborso delle spese sostenute per l’attività prestata e al Segretario Provinciale, una indennità di carica autorizzata annualmente dalla segreteria Provinciale.
Art. 3 – Modalità di iscrizione
3.1. Possono aderire alla FAP ACLI i pensionati e le persone che hanno compiuto il 50° anno di età.
L’associazione alla FAP ACLI avviene attraverso l’iscrizione presso una Struttura territoriale provinciale dell’Associazione.
La quota, o contributo associativo, non è trasmissibile, né rivalutabile e può essere riscossa anche attraverso la sottoscrizione della apposita delega sindacale per la relativa trattenuta e versamento per il tramite degli Istituti Previdenziali eroganti le prestazioni previdenziali all’associato.
3.2. L’iscrizione all’Associazione FAP ACLI dà diritto a partecipare alla vita associativa con elettorato attivo e passivo.
3.3. E’ esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa.
3.4. Le tessere dell’Associazione sono emesse dal Comitato nazionale, sulla base di apposite norme approvate in via regolamentare e distribuite dalle Strutture provinciali.
Art. 4 – Struttura organizzativa
4.1. L’Associazione FAP ACLI opera attraverso la Struttura provinciale.
4.2. L’Associazione può prevedere, tramite Regolamento, modalità organizzative anche di tipo settoriale e produttivo.
Art. 5 – Struttura territoriale provinciale
5.1. L’ Associazione FAP ACLI della Provincia di VERONA, facente parte della struttura organizzativa dell’Associazione nazionale, mantiene la sua autonomia statutaria, organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale, con diritto all’iscrizione dei soci che ne facciano domanda.
5.2. L’ Associazione FAP ACLI della Provincia di VERONA ha l’obbligo di compilare ogni anno il Bilancio della propria attività, oppure un Rendiconto economico – finanziario consuntivo, che deve essere inviato alla Segreteria nazionale. A quest’ultima vanno inviati ogni anno gli elenchi degli iscritti.
5.3. L’ Associazione FAP ACLI della Provincia di VERONA ha completa autonomia di iniziativa e di attività nell’ambito degli orientamenti politici, sindacali e programmatici generali espressi dal Congresso e dal Comitato nazionale e regionale, con particolare riguardo alle tematiche rilevanti del proprio territorio, concorrendo, con le modalità previste dal presente Statuto, alla politica sindacale generale della FAP ACLI e alla formazione degli organi regionali e nazionali.
5.4. L’ Associazione FAP ACLI della Provincia di VERONA consegnerà al proprio socio la tessera di iscrizione ed adesione emessa secondo le disposizioni dell’Associazione nazionale, sul modello deliberato dalla Segreteria nazionale.
5.5. Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota sociale, hanno uguali diritti di elettorato attivo e passivo.
5.6. Gli Organi della Struttura provinciale sono:
– l’Assemblea provinciale;
– Il Comitato provinciale
– la Segreteria provinciale;
– il Segretario provinciale.
– Il Revisore Unico
5.7. L’Assemblea dell’Associazione provinciale istituisce un Comitato al quale delega le proprie funzioni, fatta eccezione per quelle indicate al successivo punto 5.8 e quelle relative all’approvazione del rendiconto economico finanziario annuale.
Il Comitato provinciale è composto:
a) da cinque a quindici componenti eletti dall’Assemblea provinciale, in sede congressuale, a seconda delle specifiche esigenze organizzative ed operative dell’Associazione provinciale;
b) dal Rappresentante della Presidenza provinciale delle ACLI;
c) dal Rappresentante della Presidenza provinciale delle ACLI TERRA.
In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni e scade alla data dell’Assemblea provinciale in sede congressuale, convocata per le finalità di cui al punto 10.4.
5.8. L’Assemblea dell’Associazione provinciale elegge, sulla base del proprio Statuto e degli eventuali Regolamenti i delegati al Congresso regionale e nazionale. l’Assemblea provinciale convocata, di norma ogni quattro anni, per le finalità di cui al paragrafo precedente assume la denominazione di Congresso provinciale.
Il Comitato provinciale elegge il Segretario provinciale e la Segreteria provinciale.
5.9. Partecipano alle riunioni dell’Assemblea provinciale e del Comitato provinciale, con voto deliberativo, un rappresentante della Presidenza provinciale delle A.C.L.I. ed un rappresentante della Presidenza provinciale delle ACLI TERRA.
5.10. La Segreteria provinciale è l’organo esecutivo ed amministrativo della Struttura.
E’ composta dal Segretario provinciale, da un minimo di due ad un massimo di quattro componenti eletti dal Comitato provinciale e dai rappresentanti delle Presidenze provinciali delle associazioni A.C.L.I. ed ACLI TERRA; delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri effettivi; in caso di parità di voto prevale quello espresso dal Segretario Provinciale.
5.11. Il Comitato provinciale nomina un Revisore Unico.
5.12. La durata in carica dei componenti la Segreteria provinciale, il Segretario Provinciale ed il Revisore Unico è stabilita dal Comitato provinciale all’atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni e scade alla data della prima riunione del Comitato provinciale seguente alla riunione dell’Assemblea provinciale in sede congressuale, convocata per le finalità di cui al punto 5.8. L’Assemblea provinciale, il Comitato provinciale, la Segreteria Provinciale ed il Segretario provinciale operano secondo quanto stabilito nello Statuto e nei Regolamenti della Struttura provinciale e nei relativi Regolamenti approvati dal Comitato nazionale.
5.13. La Struttura provinciale ha facoltà di organizzare la propria attività, nell’ambito territoriale della propria provincia di riferimento tramite sedi secondarie e/o unità locali – anche costituite presso altre strutture del sistema ACLI – prive di propria autonomia statutaria, gestionale, finanziaria e patrimoniale. Tali strutture, ove costituite, faranno riferimento sotto ogni profilo alla Struttura “FAP ACLI, Sede Provinciale di Verona”.
Art. 6- Rappresentanza e poteri
6.1. Il Segretario della Associazione FAP ACLI della Provincia di VERONA rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi per le questioni aventi interesse rispettivamente territoriale e provinciale.
6.2. Il Segretario della Associazione FAP ACLI della Provincia di VERONA ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, della FAP ACLI relativamente al rispettivo livello associativo i territoriale.
6.3. Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, è necessaria la firma del Segretario e quella di un altro dirigente a ciò designato, oppure la firma congiunta di due componenti della Segreteria espressamente indicati.
6.4. L’Associazione FAP ACLI della Provincia di VERONA risponde direttamente per le obbligazioni assunte e non impegna in tale campo i gradi superiori. L’Associazione FAP ACLI della Provincia di VERONA ha proprie responsabilità decisionali ed amministrative nell’ambito territoriale o ambientale di competenza.
Art. 7 – Patrimonio sociale – Risorse economiche
7.1. L’Associazione FAP ACLI della Provincia di VERONA, è costituito da contributi dei soci, da contributi dell’Associazione promotrice, da finanziamenti concessi da Enti ed Organizzazioni pubbliche e private, nazionali o internazionali, e da beni mobili ed immobili gravanti per qualsiasi titolo.
7.2. L’Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
a) eredità, donazioni e legati;
b) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
c) contributi dell’Unione europea e di Organismi internazionali;
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
e) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
f) i contributi associativi;
g) altre entrate compatibili con le finalità sociali.
7.3. I singoli soci, in caso di recesso, non possono chiedere all’Associazione FAP ACLI della Provincia di VERONA, la divisione del fondo comune, né pretendere quota alcuna a nessun titolo.
7.4. In caso di scioglimento dell’Associazione FAP ACLI della Provincia di VERONA per qualsiasi causa, i beni patrimoniali si trasferiscono all’Associazione nazionale.
Ove anche tale trasferimento non sia possibile, sempre in caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 8 – Modifiche statutarie
8.1. Le proposte di modifiche al presente Statuto devono essere approvate dall’Assemblea degli Associati della Associazione FAP ACLI della Provincia di VERONA.
8.2. Viene espressamente convenuto che, per le modifiche statutarie, le deliberazioni del Congresso sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida quale che sia il numero dei soci presenti.
Restano fermi i poteri del Comitato nazionale per le modifiche statutarie necessarie in caso di adeguamento ad innovazioni legislative e fiscali.
Art. 9 – Ulteriori disposizioni
9.1. Le responsabilità di Segretario e di Vice Segretario dell’Associazione FAP ACLI della Provincia di VERONA non possono essere ricoperte per più di due mandati per complessivi otto anni.
Art. 10 – Riferimento alla Legge
10.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme regolamentari e statutarie dalla FAP Nazionale, alle norme del Codice civile ed alle Leggi speciali sugli Enti non commerciali di tipo associativo.
Approvato dalla Assemblea dei soci il 30 maggio 2011