E’ gia da diversi anni che è in vigore la legge 6/2004 nata con lo scopo di proteggere le “persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana”.
In una società dove gli anziani costituiscono una bella fetta della popolazione, la normativa era quanto mai opportuna in quanto, come sappiamo, non tutti i nostri anziani hanno la fortuna di rimanere in possesso delle loro piene capacità.
Nei fatti, a parte i pochi addetti ai lavori, non tutti sono a conoscenza che a favore del disabile, nel senso di non esser in un dato momento in possesso pieno di tutte le abilità, possono essere predisposti, caso per caso, “interventi di sostegno temporaneo o permanente”. specifici programmi che hanno piena valenza giuridica.
Una forma di tutela che, rifiutando la logica ghettizzante dell’infermità mentale, per la quale, in via eccezionale è prevista la completa interdizione, fornisce, con l’Amministratore di Sostegno, una “adeguata protezione” a quelle persone che, a causa di menomazione fisica o psichica anche solo temporanea, si trovino nell’impossibilità di provvedere a seguire i propri interessi.
L’Amministratore di Sostegno, in sostanza, oltre che difendere gli interessi e proteggere la persona beneficiaria , l’aiuta a soddisfare i bisogni, le richieste, le scelte e, perché no, ad esprimere eventuali dissensi
Quindi non solo si interessa della “cura e conservazione del patrimonio” ma gli offre anche un sostegno alla realizzazione delle migliori condizioni di vita quotidiana, in quanto persona.
Un percorso, un progetto predisposto e verificato periodicamente dal Giudice tutelare.
Spetta al Giudice ,su istanza di un familiare,dei responsabili dei servizi sanitari e sociali, ecc, la nomina dell’Amministratore di Sostegno
L’aspetto sicuramente innovativo di questa legge è che sostituisce alla logica totalizzante del divieto e dell’annullamento, tipica del giudizio di incapacità di agire (con conseguente interdizione/inabilitazione), quella flessibile e comunque rapportata all’impedimento anche solo momentaneo, sicuramente più umana e più rispettosa della persona.
Si aggiunga che il progetto, oltre al disabile e all’Amministratore di Sostegno, coinvolge anche tutti coloro che a vario titolo rientrano nella rete del sostegno, quali ad esempio:
- i responsabili dei servizi sanitari e sociali, dei servizi sociali per disabili e anziani del comune e/o dell’ULS oltre che dei centri di salute mentale;
- di tutte quelle persone e servizi che per competenza territoriale e funzionale sono chiamati a fornire supporti di assistenza e/o cura interventi di sostegno;
- il medico di famiglia
- gli stessi familiari
Detto che la nomina dell’Amministratore di Sostegno, nel migliore dei casi, può essere riferita ad un familiare, si sottolinea il fatto che il servizio viene prestato a titolo gratuito o comunque sotto forma di volontariato da persone che comunque godono della fiducia del Giudice (in determinate situazioni può però essere riconosciuto un contributo spese).
Il problema è oggetto di studio e di riflessione.
L’impegno della FAP è quello di sostenere processi e percorsi che favoriscano lo sviluppo umano e di autonomia delle persone che, a causa di infermità, non sono in grado di badare a sé stessi ed hanno necessità di essere temporaneamente sostituite nella gestione dei loro interessi: fra questi sicuramente molti anziani. La FAP, a breve, intende proporre all’opinione pubblica la discussione, con un Convegno e/o di alcune serate di riflessione, su questa figura giuridica, quale l’Amministratore di sostegno, molto innovativa ma ai più poco conosciuta.
Andrea Salandra