La Camera ha licenziato il Decreto Milleprologhe 2016.
Approvata la norma che prevede di estendere Il part-time per la pensione, previsto dalla Legge di Stabilità 2016, anche ai lavoratori iscritti a forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.
Il part-time per la pensione consente ai lavoratori del privato, con requisito di età a fine 2018 di 66 anni e 7 mesi, di trasformare il contratto a tempo pieno in un part-time con riduzione d’orario tra 40 e 60% a queste condizioni:
1. lo stipendio mensile si riduce in proporzione all’orario ma comprende anche la somma che corrisponde ai mancati contributi previdenziali corrispondenti alle prestazioni non effettuate;
2. Il salario sarà più basso di un full time ma più alto di un normale part-time. La somma integrativa incassata non concorre alla formazione del reddito e non si calcola ai fini della contribuzione, quindi c’è anche un’agevolazione fiscale;
Sul fronte contributivo il lavoratore non perde niente, perché l’impresa versa i contributi figurativi per la parte relativa alla prestazione non effettuata in seguito alla riduzione d’orario. Di conseguenza, quando il lavoratore arriva all’età pensionabile, prenderà la pensione intera.
Avranno diritto a questa prestazione tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima e gli iscritti alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO), come il Fondo Poste o il Fondo generale Ferrovie dello Stato.
Il part-time per la pensione prevede un accordo fra dipendente e datore di lavoro e un’autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro.
Con le “Milleprologhe”, Inoltre, è stato prologata, per tutto il 2016, la possibilità, per coloro a cui mancano al massimo quattro anni per la pensione, di ritirarsi in anticipo dal mondo del lavoro, in cambio di un trattamento pari alla pensione piena, versato dall’INPS ma finanziato dall’impresa (Legge Fornero).
Infine, viene confermata l’integrazione salariale al 70% per i contratti di solidarietà anche per tutto il 2016. <<I contratti di solidarietà sono accordi, stipulati tra l’azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di:
•mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi,art. 1 legge 863/84);
•favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione (contratti di solidarietà espansivi art. 2 legge 863/84). Fonte Inps>>