A decorrere dal 1º maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, saranno operativi due nuovi istituiti: l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE volontaria) e l’indennità di accompagnamento alla pensione di vecchiaia (APE sociale).
L’APE può essere richiesto dagli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata. Sono esclusi quindi iscritti alle Casse di liberi professionisti o a Fondi integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.
L’APE volontaria
È un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità, al raggiungimento di determinati requisiti e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.
Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.
Requisiti
È necessario che il richiedente possa far valere:
- 63 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione;
- abbia maturato un importo di pensione tale che al netto della futura rata di restituzione possa avere in pagamento un rateo non inferiore a 702,65 euro mensili.
L’APE sociale
- È un’indennità di accompagnamento alla pensione di vecchiaia riconoscibile a chi ha 63 anni e si trova in particolari condizioni
- L’indennità è pari all’importo di pensione maturato alla data della domanda
- L’indennità viene erogata per 12 mensilità e non è soggetta a rivalutazione annuale
- L’indennità non può superare l’importo di 1.500 euro mensili
- L’indennità è compatibile con redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nei limiti di 8.000 euro l’anno e con redditi da lavoro autonomo nei limiti di 4.800 euro annui
- L’indennità decade se il beneficiario raggiunge i requisiti per la pensione anticipata
Requisiti
Per avere diritto all’indennità, è necessario trovarsi in una delle seguenti situazioni:
- Stato disoccupazione involontario, terminati gli ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi, con almeno 30 anni di contributi
- Assistenza a coniuge o parente di 1° grado disabile da almeno 6 mesi, con almeno 30 anni di contributi
- Invalidità civile riconosciuta non inferiore al 74%, con almeno 30 anni di contributi
- Dipendenti da almeno 6 anni occupati in alcuni lavori gravosi con almeno 36 anni di contributi
Queste nuove disposizioni potranno essere attuate solo dopo l’emanazione di appositi decreti ministeriali.
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